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NUOVE SCADENZE

Contratti di locazione Registrazione e versamento
01/06/2025
Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
01/06/2025
Versamento Imposta sostitutiva Interessi, premi e altri frutti di obbligazioni
01/06/2025
Versamento Imposta sostitutiva Regime risparmio amministrato
01/06/2025
Versamento Addizionale Regionale IRPEF
01/06/2025
Versamento ritenute sui bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
01/06/2025
Versamento Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
01/06/2025
Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12
01/06/2025
Versamento Imposta sul valore degli immobili situati all’estero
01/06/2025
Versamento Addizionale Comunale IRPEF-Acconto
01/06/2025

RASSEGNA STAMPA

CIRCOLARI - RISOLUZIONI

La Cgt Milano n. 45/2025 sulla strumentalità del bene
14/04/2025

Studio Tomasetti - Approfondimenti Settimanali

Al debutto i nuovi codici Ateco
19/05/2025
La compilazione e l'invio della pratica di deposito dei bilanci sono da effettuare mediante il servizio web DIRE ovvero altre soluzioni di mercato. In particolare, le imprese che depositano il bilancio di esercizio sono tenute a presentare l'apposito modulo “B” a cui si aggiunge il modu ...

Studio Tomasetti - Notizie dallo Studio

IRAP: l'integrativa per il 200625/07/2008

Con la risoluzione in oggetto viene analizzato il particolare caso di “apparecchiature terminali” non suscettibili, in virtu' delle proprie specificita' tecniche, di essere utilizzate per finalita' diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali. I relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d’impresa. Siffatte apparecchiature, in altri termini, non rientrano nel campo oggettivo di applicazione della previsione di carattere limitativo di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, in quanto relativamente alle stesse non sussiste la possibilita' di utilizzo o impiego differente da quello per finalita' di carattere imprenditoriale.

PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DI TERRENI LOTTIZZATI

Terminati i lavori di Unico 2008 si continua a parlare di Irap. Questa volta ci riferiamo al recupero per il 2006 con la dichiarazione integrativa 2007. I lavoratori autonomi che si ritengono non soggetti alla base imponibile Irap, possono valutare il recupero del versato mediante la presentazione della dichiarazione di rettifica entro il 30 settembre prossimo. E va' valutata anche la possibilita' di estendere questa conclusione al 2006 e agli anni precedenti. In quest'ultimo caso, malgrado il parere diverso dell'Agenzia, si ritiene possibile richiedere le rettifiche a favore, entro i termini dell'accertamento, con richiesta di rimborso del credito emergente. La dichiarazione integrativa a favore e' consigliabile anche ai contribuenti che in passato hanno regolarmente compilato il quadro IQ, omettendone il versamento. Nel caso, la dichiarazione originaria e' comunque correggibile anche in fase di impugnazione dell'eventuale iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73

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